Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.”; 27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti: “Art. Art. 572 (Deliberazione sull’offerta). Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, puo’, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti. 571 (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, e’ ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita).

La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.”; 18) all’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni: 18.1) dopo le parole: “da lui dovute” sono inserite le seguenti: “e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della meta”; 18.2) e’ aggiunto, infine, il seguente comma: “Nel caso di pignoramento eseguito presso piu’ terzi, il debitore puo’ chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.”; 19) all’articolo 557, secondo comma, le parole: “cinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci giorni”; 20) all’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni: 20.1) al secondo comma e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.”; 20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: “Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati e’ il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita’, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui e’ autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e’ nominato custode altro soggetto.”; 21) all’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni: 21.1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “(Modalita’ di nomina e revoca del custode.

A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a se’ per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo’ richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facolta’ di cui all’articolo 499, maglia inter personalizzata terzo comma. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita’ del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo’ imporre al commissionario una cauzione.”; 17) l’articolo 534-bis e’ sostituito dal seguente: “Art. Il servizio ha un costo di 30 euro a maglietta, con un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. L’11 luglio 2015 viene ceduto a titolo definitivo al Manchester Utd per 18 milioni di euro (più due di bonus). Il 25 agosto 2023 si trasferisce all’Olympique Marsiglia in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, diritto che diventa obbligo in caso di qualificazione del club francese alla successiva Champions League.